Gesetz Nr. 296, Amtsblatt vom
27.12.2006
testo in vigore dal: 1-1-2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: L. 296 G.U. 27.12.2006
Art. 1.
188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di
divertimento o
di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da
giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e
da coloro
che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia'
tenuti
al versamento dei contributi ai fini della previdenza
obbligatoria,
gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del
decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388,
non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita
per tali
esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori
entrate
contributive per 1'ENPALS derivanti dall'applicazione del
presente
comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.
siehe
auch: SIAE
/ Enpals Informationsstelle der Provinz Bozen